Statuto Associazione

Art. 1 - Costituzione

1.1 E’ costituita l’associazione di volontariato denominata Associazione “ARCHIVIO ABRAMO LEVI” [Omiss]

1.3 La durata dell’associazione è illimitata.

[Omiss]

Art. 2 - Finalità

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ordine alla condivisione sociale, aperta ed incondizionata, del patrimonio culturale ed umano di don Abramo.

2.1 L’associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

  • tutelare, gestire, archiviare e rendere usufruibile il fondo librario e cartaceo di Abramo Levi. Sua preoccupazione sarà quella di salvaguardarne l’unità e di accrescerlo raccogliendo materiali di e su Abramo Levi, sia attraverso l’opera dei propri soci, che attraverso acquisizioni o donazioni di privati, enti, biblioteche, ecc.

L’associazione si preoccuperà di individuare una adeguata collocazione dell’Archivio in questione ricercando la migliore soluzione in grado di rispondere alla necessità di una pubblica consultazione e di durata e conservazione nel tempo;

  • valorizzare il pensiero e l’opera di Abramo Levi sia direttamente (promuovendo seminari, conferenze, studi e pubblicazioni, mostre, ecc.), che sostenendo e partecipando ad iniziative che riguardano e che coinvolgono la sua figura intellettuale ed umana.

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - Aderenti all’associazione

3.1 Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

[Omiss]

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

3.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

[Omiss]

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. [Omiss]

4.2 Gli aderenti hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;

  • di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

  • di partecipare alle attività promosse;

  • di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;

  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  • a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;

  • a svolgere le attività preventivamente concordate;

  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

[Omiss]

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati;

  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione;

  • contributi di privati ed Istituzioni Private;

  • contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

    [Omiss]

Art. 6 - Organi sociali dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli aderenti;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

  • Il Comitato Scientifico;

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

7.2 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

[Omiss]

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;

  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

  • eleggere i componenti del Comitato Scientifico (se previsto);

  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

  • fissare l’ammontare della quota associativa.

    [Omiss]

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. [Omiss]

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

  • nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti;

  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

  • istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

[Omiss]

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

  • il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

  • presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

  • in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Comitato Scientifico

L’assemblea può eleggere un Comitato Scientifico costituito da quanti occorrono per la realizzazione dell’attività associativa, scelti anche tra i non aderenti.

Il Comitato Scientifico:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;

  • programma le iniziative scientifiche più opportune come da indirizzi del Consiglio Direttivo;

  • dà all’associazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il supporto scientifico necessario per il raggiungimento delle finalità associative.

[Omiss]

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

Art. 14 - Bilancio

14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

14.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 Il bilancio deve coincidere con 1 anno solare.

14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

[Omiss]